LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Lo spirito della Legge n.190/2012 e di quanto contenuto nei Piani Nazionali Anticorruzione di ANAC, individuano, rispetto al trattamento e prevenzione del rischio corruttivo, un approccio di tipo qualitativo, inteso in forma ampia, comprensivo anche della c.d. maladministration.

Il focus è quindi concentrato non soltanto sulla disciplina penalistica, ma anche e soprattutto su una cattiva gestione della cosa pubblica, costituendo indicatori rilevanti, lo spreco di risorse pubbliche, il nepotismo, il demansionamento ingiustificato, il mancato rispetto dei tempi procedimentali, le assunzioni opache, etc.

Tra gli strumenti posti a prevenzione dei rischi corruttivi, ma anche della malagestio amministrativa, si ritiene particolarmente efficace il whistleblowing, termine di derivazione anglosassone, che indica il gesto del poliziotto che vuole fermare un’azione illecita soffiando nel fischietto.

Si tratta di un istituto di derivazione comunitaria, che con la direttiva UE n. 1937 del 23 ottobre 2019, è intervenuta per garantire la protezione dei whistleblowers negli ordinamenti dei Paesi membri.

Nello specifico, lo strumento è stato recepito nel nostro ordinamento, come tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, dall’articolo 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001, modificato dalla Legge n. 179/2017 ed a partire dal 15 luglio 2023, disapplicato per l’abrogazione introdotta dal D.Lgs. n.24/2023.

Il decreto legislativo del 2023 ha infatti attuato la direttiva UE 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La finalità della direttiva è quella di disciplinare in maniera uniforme, negli stati membri, della protezione dei whistleblowers, fornendo indicazioni minime, poste a loro tutela, senza operare una distinzione tra settore pubblico e privato.

Il whistleblower è tutelato in caso di ritorsioni ovvero d’azioni poste in essere dal datore di lavoro, in ragione della segnalazione o denuncia effettuata circa gli illeciti rilevati.

Tale tutela copre una vasta gamma di possibili ritorsioni come il licenziamento, l’adozione di misure disciplinari, molestie, intimidazioni, sospensioni o mutamento di funzioni.

L’Autorità giudiziaria può adottare una serie di misure per assicurare la tutela del whistleblower, cioè provvedimenti di risarcimento del danno, reintegrazione nel posto di lavoro, cessazione della condotta in violazione e la nullità degli atti adottati.

L’articolo 3, D.L. n.24/2023, ha ampliato la platea di soggetti, tutelati dallo strumento del whistleblowing, intesa non soltanto più al solo dipendente ma anche a liberi professionisti e consulenti, che prestano la propria attività lavorativa presso l’amministrazione pubblica, ai volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti, agli azionisti ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le misure di protezione s’estendono anche ai cosiddetti “facilitatori”, cioè a coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione, come a titolo d’esempio colleghi o parenti.

Il contenuto delle segnalazioni è definito dall’articolo 2, lettera b), nello specifico alle: “informazioni  sulle  violazioni»:  informazioni,  compresi  i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che,  sulla  base di elementi concreti, potrebbero essere commesse  nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità  giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, nonchè gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni”.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, oltre che scritta, sia attraverso incontri di persona con personale addetto, sia attraverso linee telefoniche o canali mail interni, esterni e pubblici.

L’utilizzo del canale pubblico è possibile se preliminarmente è stato utilizzato il canale interno o esterno senza ricevere una risposta appropriata ovvero per un potenziale rischio di ritorsione o inefficacia di questi sistemi.

La Direttiva UE, prevede inoltre che tutti gli enti pubblici debbano dotarsi di canali di segnalazione interni, con possibilità d’esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti.

Dal 20 luglio 2023 ANAC ha attivato una nuova versione della piattaforma per le segnalazioni whistleblowing, rivista in termini architetturali e di sicurezza ed implementata con nuovi moduli di segnalazione, che rendono più facile l’accesso e la fruizione per gli utenti.

La legge n.179/2017, ha introdotto la possibilità d’istituire sistemi di segnalazione d’illeciti anche in ambito privato, integrando la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, per il settore privato, è stata prevista l’adozione di modelli d’organizzazione, gestione e controllo in grado di garantire canali sicuri e riservati per consentire ai segnalanti d’effettuare le segnalazioni degli illeciti senza il rischio di diventare bersaglio d’atti ritorsivi o discriminatori.

A differenza del settore pubblico, nell’impresa privata fino al 2023 non correva nessun obbligo d’istituzione di questi sistemi di segnalazione, poiché l’attuazione era una facoltà dell’azienda, di limitare la propria responsabilità, rispetto agli eventuali reati che possono essere commessi nel suo interesse dai dipendenti.

Pertanto, il beneficio dei dipendenti era esclusivamente riservato alle imprese che avessero adottato il modello organizzativo del Dlgs n.231/2001 la cui implementazione era una facoltà.

Inoltre, in ambito privatistico i sistemi di whistleblowing erano circoscritti a specifici illeciti, collegati a fenomeni corruttivi e non per altre categorie d’illecito, come le molestie o il mobbing.

Con il recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937, operato dal D.lgs. n.24/2023, a decorrere dal 15 luglio 2023, è diventato obbligatorio introdurre anche per il settore privato, un canale di segnalazione interna di whistleblowing e dal 17 dicembre 2023, l’obbligo scatterà anche per le imprese fino a 249 dipendenti.

Per approfondimenti sul tema si segnala il Volume 4 della Collana Halley “Legalità in Comune” al link: https://lapostadelsindaco.it/libro-pubblica-amministrazione/92/prevenzione-della-corruzione-e-del-riciclaggio-negli-enti-locali

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