QUALIFICHE SOGGETTIVE NEI DELITTI CONTRO LA P.A.

Le principali figure di reato previste per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, indicate al Capo I, Libro II, Titolo II del Codice penale, sono definite “reati propri”, perché si tratta di delitti che possono essere commessi soltanto da particolari categorie di soggetti attivi previsti dalla legge.

Sussistendo quindi, sempre il presupposto della presenza di un agente rivestito di una determinata qualifica, l’individuazione di questo presupposto, non costituisce un dettaglio teorico e astratto ma determinante, perchè comporta il corretto inquadramento dell’eventuale fattispecie penale.

A titolo d’esempio, un impiegato di banca, a seconda della funzione che svolge e della destinazione del denaro di cui si appropria, può rispondere di appropriazione indebita o del più grave reato di peculato.

Nello specifico, le qualifiche soggettive individuate dallo stesso codice penale sono quelle di seguito elencate.

PUBBLICO UFFICIALE – la sua originaria formulazione contenuta nel Codice Rocco del 1930, tendeva ad associarla al rapporto d’impiego che legava il soggetto all’ente di diritto pubblico, c.d. teoria soggettiva.

Con la Legge n.142/1990, iniziò la progressiva privatizzazione della Pubblica Amministrazione, nella quale confluirono quindi enti pubblici economici e società partecipate e questo passaggio d’interi settori dell’economia ai privati, pose l’incognita di stabilire se gli operatori di questi enti, rientrassero nella definizione di pubblico ufficiale, mancando il formale rapporto di dipendenza pubblico.

Pertanto la precedente teoria entrò in crisi, affermandosi a livello giurisprudenziale l’attuale teoria oggettiva, cioè una valutazione legata all’esercizio di una pubblica funzione, senza soffermarsi sul contenuto del rapporto d’impiego.

L’oggettività della funzione di pubblico ufficiale, confluì nell’attuale formulazione dell’articolo 357 c.p. comma 1, che definisce pubblici ufficiali, coloro che esercitano una:

  • funzione legislativa: diretta cioè alla creazione delle norme che costituiscono l’ordinamento giuridico dello Stato (parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano);
  • funzione giudiziaria: magistrati, polizia giudiziaria, cancellieri, periti e testimoni;
  • funzione amministrativa: soggetti che realizzano concretamente le finalità della PA, attraverso azioni e provvedimenti che permettono di dare effettività all’astratta previsione legislativa.

Ai sensi del comma 2, sono inoltre pubblici ufficiali coloro che esercitano un’attività:

  • disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, cioè in particolare la norma può definirsi di diritto pubblico quando la reazione sanzionatoria è perseguibile d’ufficio, a differenza del diritto privato dov’è affidata all’iniziativa di parte;  
  • caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, cioè quando l’attività dei soggetti è destinata ad influire sulla sfera giuridica dei destinatari, mediante la costituzione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche.

La categoria dei PU è stata poi ampliata dall’entrata in vigore dell’articolo 3, Legge n.300/2000, che ratificando gli accordi internazionali in materia di corruzione dei PU stranieri nelle operazioni economiche internazionali, introduceva l’articolo 322-bis cp. (membri della Comunità e Parlamento Europeo, Parlamento, Corte di Giustizia e Corte dei Conti europea ed ai funzionari e agenti che operano in tali strutture).

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO – questa categoria soggettiva, disciplinata dall’articolo 358 cp, raccoglie quella parte residuale di coloro che non rientrano nella nozione di pubblica funzione amministrativa, menzionata al secondo comma dell’articolo 357 cp.

In particolare sono coloro che a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, inteso come attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il pubblico servizio s’identifica quindi dall’assoggettamento alla medesima disciplina della funzione pubblica, ma difetta dei poteri tipici (deliberativi, autoritativi e certificativi), senza però che la funzione svolta possa qualificarsi come mera attività materiale.

Sono incaricati di pubblico servizio, gli esattori delle società concessionarie dei servizi locali (gas, luce, acqua), il custode del cimitero, la guardia giurata che conduce un furgone portavalori, etc.

ESERCENTI SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ – quest’ultima categoria giuridica è qualificata dall’articolo 359 cp ed è composta da:

  • privati che esercitano professioni forensi, avvocato o procuratore legale;
  • sanitarie, tutto il personale sanitario che opera fuori da qualsiasi rapporto con le strutture pubbliche;
  • altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi, come l’architetto, l’ingegnere, il geometra o il farmacista;
  • privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità, come il personale che opera nelle agenzie di pratiche automobilistiche o di assicurazione contro i rischi connessi alla circolazione stradale.

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