LA DISCIPLINA DEL PANTOUFLAGE

Nella parte Generale del nuovo PNA 2022, delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 17 gennaio 2023, n. 7 è previsto uno specifico approfondimento di un particolare presidio dei fenomeni corruttivi, denominato pantouflage.

Circa lo strumento, in attesa di uno specifico regolamento che ne disciplini l’attuazione, il PNA 2022, offre chiarimenti e soluzioni operative per inserire tale misura nei Piani triennali predisposti a livello locale, nella programmazione del PIAO.

La misura, nota anche con l’espressione “Revolving doors”, è disciplinata dall’articolo 53, comma 16-ter del TUPI ed è stata introdotto dall’articolo 1, comma 42, Legge 90/2012, ponendosi a presidio dell’imparzialità della Pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti.

In particolare il pantouflage, agisce sul comportamento di coloro che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato “poteri autoritativi o negoziali” che proprio utilizzando tali poteri, possono essere successivamente inseriti da parte di soggetti privati, che sono stati destinatari dei precedenti provvedimenti amministrativi, tra i propri dipendenti o con qualità di collaboratori professionali.

Gli orientamenti ANAC, estendono la possibilità d’applicare tale istituto anche ai soggetti che, pur non esercitando poteri autoritativi o negoziali, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori, come pareri, certificazioni o perizie, che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento amministrativo.

Lo strumento è da introdurre tra le misure a presidio dei fenomeni corruttivi, nella “Sezione 2.3 del PIAO, Rischi corruttivi e Trasparenza”, in modo tale che possa impedire il precostituirsi di una possibile situazione lavorativa vantaggiosa per il dipendente pubblico, sfruttando la propria posizione di potere nella Pubblica amministrazione.  

Sul tema l’ANAC nel PNA 2022, suggerisce d’introdurre la misura come prescrizione nel Codice di comportamento interno, nello specifico, come obbligo per il dipendente di sottoscrivere una dichiarazione, entro un determinato termine e comunque prima della cessazione dal servizio, con cui prende atto della disciplina sul pantouflage e si assume l’impegno di rispettarlo.

E’ considerata cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, qualunque sia la causa d’estinzione del rapporto, anche il licenziamento.

Sempre ANAC, sollecita l’opportunità d’individuare percorsi formativi in materia di pantouflage per il personale pubblico.

Una fase fondamentale nella programmazione delle misure di prevenzione dei rischi corruttivi è il successivo monitoraggio e le verifiche circa il rispetto della misura nei tre anni successivi all’estinzione del rapporto dall’impiego pubblico.

La misura del pantouflage, non mira tanto a perseguire il pubblico dipendente che non rispetta l’obbligo di legge, bensì ad escludere dai rapporti con la Pubblica Amministrazione quelle imprese che assumono il dipendente pubblico, violando tale divieto.  

Infatti, la stessa norma nel secondo periodo, dichiara nulli i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della misura di prevenzione, facendo divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

L’ambito soggettivo del pantouflage, riguarda anche i soggetti titolari di uno degli incarichi cui al D.lgs. n. 395/2013 (incarichi di vertice), ivi compresi i soggetti esterni con i quali la pubblica amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, si sottolinea che ai sensi dell’articolo 1, comma 7-ter, D.L. n. 80/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituto del pantouflage non si applica agli incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo e alle assunzioni a tempo determinato, nell’ambito dell’attuazione dei progetti del PNRR.

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