L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI TRIBUTI REGIONALI

L’attività di controllo effettuata dai Comuni, per effetto della cooperazione fiscale incentivata con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, determina benefici per il bilancio dello Stato, per quello comunale, grazie all’incentivo premiale del 100% delle somme segnalate e indirettamente per l’addizionale IRPEF.

L’attività in questione crea altresì ulteriori benefici, in termini d’emersione della base imponibile e conseguentemente di maggiore gettito, anche per le Regioni.

Infatti, da un lato, le segnalazioni qualificate rilevanti ai fini dei fenomeni evasivi/elusivi riferiti all’IVA, consentono un contestuale accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una maggiore base imponibile ai fini IRAP, del quale appunto beneficiano gli enti regionali.

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, disciplinata dagli articoli da 1 a 45, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, colpisce come soggetti passivi:

  • gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma associata,
  • gli enti non commerciali privati,
  • le amministrazioni ed enti pubblici.

L’IRAP si applica al c.d. valore della produzione netto, derivante dall’attività esercitata nel territorio regionale, calcolato in maniera differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività.

Occorre rilevare che L’art. 1, comma 8 della legge di Bilancio 2022 ha eliminato l’IRAP a partire dal periodo d’imposta 2022 per le persone fisiche esercenti attività commerciali e per gli esercenti arti e professioni in forma individuale.

Le verifiche rilevanti ai fini IRPEF, determinano anche un conseguente incremento delle entrate da addizionale regionale IRPEF e proprio in tal senso, riconoscendo il valore dell’attività di controllo svolta dai Comuni, alcune Regioni hanno previsto interventi normativi, introducendo misure premiali sull’IRAP e sull’addizionale regionale all’IRPEF.  

Poche le Regioni che però sono intervenute, per coinvolgere i Comuni in questo senso, prevedendo territorialmente misure premiali.

Nella fattispecie sono rispettivamente

  • Sardegna, che devolve il 30% del maggiore gettito (L.R. n. 1/2009, art. 2)
  • Toscana, il 50% del maggiore gettito (L.R. n. 68/2011, art. 14)
  • Basilicata, il 100% del maggiore gettito (L.R. n. 8/2014, art. 9)
  • Lazio, il 60% del maggiore gettito (L.R. n. 17/2016, art. 3)
  • Piemonte, il 50% del maggiore gettito (L.R. n. 24/2016, art. 9)

Si sottolinea infine, che in particolare la Polizia Locale, relativamente alle entrate regionali, è in grado d’intervenire concretamente rispetto al contrasto delle situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi/elusivi, relativamente alla verifica del pagamento della Tassa automobilistica.

Quest’entrata regionale, introdotta dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n.39 “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche“, integrata dal comma 29, dell’articolo 5, D.L. n. 953/1982, grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni di residenza del proprietario.

E’ possibile intervenire in questo senso con idonei servizi di polizia stradale, ovvero con sistemi o apparecchi, in grado di documentare, in modalità automatica mediante registrazioni fotografiche o video, utili a reprimere le violazioni previste dal Codice della Strada.

In particolare le violazioni richiamate dal Dlgs. 285/1992 sono:

  • circolazione con veicoli immatricolati all’estero (articoli 132, 134);
  • omessa trascrizione al PRA dei veicoli immatricolati in Italia (articoli 93 – 96);
  • trasporto di persone non autorizzato su veicoli adibiti a trasporto cose (articolo 82).

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